Regolamento CE 842\2006 gas fluorurati

Nuove regole Europee e Nazionali dettano le linee guida per i centri tecnici che impiegano i gas fluorurati per la ricarica e manutenzione dei condizionatori. Il regolamento CE 842 del 2006 è nostro riferimento: operiamo nel massimo rispetto delle norme.

 

Nuovo Regolamento ce 842\2006 gas fluorurati

Il regolamento europeo (CE) 842/2006 ha come obiettivo prevenire e ridurre le emissioni di gas fluorurati così come stabilito dal protocollo di Kyoto. Nello specifico questo regolamento da le direttive sul contenimento, l’uso, il recupero e la distruzione dei gas fluorurati ad effetto serra, l’etichettatura e lo smaltimento di prodotti e apparecchiature contenenti tali gas, la comunicazione di informazioni su questi gas, il controllo degli usi e i divieti in materia di immissione in commercio dei prodotti e apparecchiature, nonché la formazione e certificazione del personale e delle società previste dallo stesso. riteniamo importante avere il regolamento a riferimento per tutti i soggetti che eseguono ricariche di condizionatori domestici e industriali ma anche per i clienti che di fatto sono i responsabili degli impianti.

Particolari dettami del Regolamento ce 842\2006 gas fluorurati

In base a quanto stabilito dal regolamento sui gas fluorurati gli operatori di apparecchi di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore mobili e sistemi di protezione antincendio, devono adottare tutte le misure fattibili sul piano tecnico e che non comportano costi sproporzionati per:

  • prevenire perdite di tali gas;
  • riparare non appena possibile le perdite rilevate.

 

Devono, inoltre, effettuare dei controlli almeno una volta all’anno per le applicazioni che contengono 3 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra. Vi sono, inoltre, le indicazioni sui requisiti per il riciclaggio, la rigenerazione o la distruzione dei gas fluorurati ad effetto serra per le apparecchiature di refrigerazione, di condizionamento d’aria e di pompe di calore e l’obbligo di effettuare una relazione entro il 31 marzo di ogni anno sulle quantità di gas immesse, riciclate e distribuite durante l’anno precedente.

I Divieti precisati nel regolamento ce 842\2006 gas fluorurati

Il regolamento vieta l’uso di esafluoruro di zolfo o di preparati a base di esafluoruro di zolfo nella pressofusione del magnesio, salvo qualora la quantità utilizzata sia inferiore a 850 chilogrammi l’anno.
I prodotti gas fluorurati ad effetto serra possono essere immessi in commercio solo se le denominazioni chimiche dei gas sono identificate da un’etichetta conforme alla nomenclatura accettata dall’industria.

Il regolamento europeo (CE) 842/2006 prevede, infine, che ogni Stato membro applichi delle sanzioni in caso di violazione delle disposizioni presenti dallo stesso.

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