L’installazione della canna fumaria, fino a pochi mesi fa, era regolata dal DPR 412/1993, a settembre 2012 è però entrato in vigore il DL 179/2012 detto anche Decreto Sviluppo-bis, che introduce una serie di norme per lo sviluppo del Paese, tra cui una che riguarda le regole di installazione delle canne fumarie per caldaie negli edifici
Le regole del DPR 412/1993 canne fumarie
Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993 indicava che la canna fumaria dovesse essere posta sul tetto degli edifici solo in casi specifici:
- In caso di installazione di impianti nuovi
- In caso di ristrutturazione degli impianti a livello condominiale
- In caso di conversione di un impianto condominiale in una serie di impianti autonomi
- In caso di ristrutturazione di impianti centralizzati
- In caso di distacco di un singolo impianto da un impianto centralizzato
In tutti gli altri casi la canna fumaria poteva arrivare anche sulla parete dell’edificio, pur rispettando le indicazioni fornite dalla norma UNI 7129, che fornisce informazioni circa la distanza della canna fumaria da finestre, gronde, balconi, tubazioni, piano di calpestio ecc…
Le novità del DL 179/2012
La novità principale in materia di canne fumarie introdotta dal DL 179/2012 è contenuta nel comma 53 dell’art. 34 dove viene specificato che “Gli impianti termici siti negli edifici costituiti da più unità immobiliari devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto dell’edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente”. Ciò sta a significare che d’ora in poi non si vedranno mai più sulle pareti degli edifici gli scarichi degli impianti di riscaldamento? Si e no, nel senso che il decreto prevede una sola eccezione.
Eccezione dell’art. 34 DL 179/201 canne fumarie
L’unica eccezione riguarda gli impianti di riscaldamento ad alta efficienza energetica, la norma prevede infatti che “Qualora si installino generatori di calore a gas a condensazione che, per valori di prestazione energetica e di emissioni nei prodotti della combustione, appartengano alla classe ad alta efficienza energetica, più efficiente e meno inquinante, prevista dalla pertinente norma tecnica di prodotto UNI EN 297 e/o UNI EN 483 e/o UNI EN 15502, il posizionamento dei terminali di tiraggio avviene in conformità alla vigente norma tecnica UNI 7129 e successive integrazioni”. In questo secondo caso, quindi, si torna alle indicazioni già contenute nel DPR 412/1993.