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Il Decreto 27 luglio del 2010
Con questo decreto sono entrate in vigore le regole tecniche di prevenzione incendi nelle attività commerciali con superficie superiore a 400 mq. Lo scopo del decreto è quello di aggiornare la normativa che fino ad oggi era basata su circolari ministeriali un po’ vecchiotte… che rimangono comunque in vigore per le attività esistenti all’11 settembre 2010. Lo svilupparsi di attività commerciali di varia complessità strutturale ed ampiezza ha portato il legislatore ha riordinare la normativa.
Chi riguarda?
Tutte le attività commerciali con superficie maggiore a 400 mq ovvero quelle soggette al rilascio del CPI (certificato di prevenzione incendi); gli edifici di nuova realizzazione e le attività esistenti alla data dell’entrata in vigore della norma nel caso di interventi di ristrutturazione.
Indicazioni chiare per i presidi antincendio
Molto chiare l indicazioni fornite dal decreto in materia di “mezzi e impianti antincendio”. Viene stabilito che il numero e le caratteristiche degli estintori deve essere adeguato all’area, questo vuol dire per esempio che è necessario un estintore almeno ogni 150 mq di pavimento o frazione, con un minimo di due estintori per piano o per comparto. Dove ci sono impianti a rischio incendio è fatto obbligo che sia presente almeno un estintore. La distribuzione dei presidi deve essere adeguata ed uniforme (posizionamento attiguo alle uscite e in luoghi ben visibili ed accessibili) e per raggiungere un presidio la distanza da percorrere non deve essere superiore ai 30 mt.
Carica minima
Estintori, idranti e naspi dovranno avere carica minima pari a 6 kg e capacità estinguente non inferiore a 34° 144B C, con agente estinguente idoneo all’utilizzo previsto. Il dimensionamento è disciplinato da UNI 10779 “Reti di idranti. Progettazione, installazione ed esercizio”